Ricorso al prefetto per una multa
Alessandro | 23 May 2008Di nuovo a tutela del consumatore, racconto la mia esperienza.
Ho presentato il ricorso al Prefetto della Provincia di Roma per un verbale di contravvenzione di fine marzo 2007 redatto dalla Polizia Municipale di Roma. Ritenendo ingiusta la multa, ho seguito la procedura di ricorso, preferendo scrivere al Prefetto di Roma, piuttosto che al Giudice di Pace. Un amico avvocato mi aveva detto che in caso di mancata risposta, entro 5 mesi, del Prefetto, la multa sarebbe caduta in prescrizione e non avrei più dovuto pagare la sanzione. Decido di agire in questo modo, e scrivo le mie belle motivazioni al Prefetto, dicendo di non essere intenzionato a pagare la sanzione prechè bla bla bla…
I tempi: a fine marzo il verbale, dopo 3 mesi la notifica a casa, entro 60 giorni la mia lettera di Ricorso al Prefetto. Siamo a fine luglio 2007.
Passano i tempi sufficienti per condsiderare il tacito assenso in merito alla mia procedura, e mi metto l’anima in pace. Il 24 aprile 2008 mi arriva una lettera dal Prefetto della Provincia di Roma, con all’interno una lettera in cui mi si dice che il mio ricorso è stato respinto. Data posta in calce alla lettera? 12/12/2007! …e bollettino con l’importo della multa raddoppiato.
Sicuro dei tempi che mi erano stati indicati dal mio amico avvocato, inizio ad informarmi meglio, chiamo lo 060606, numero dei servizi del Comune di Roma (Chiama Roma), dove la scontrosa Adele mi dice che i tempi dopo i quali una multa si può considerare caduta in prescrizione, sono 360 giorni. Uh…12 mesi!!! Devo pagare la multa entro domani, sennò mi arriverà la cartella esattoriale maggiorata!
Alessandro diffidente cerca su Internet informazioni che possano confermare i 12 mesi…e trova informazioni diverse sul sito dell’ACI ed allora telefona addirittura all’ADOCÂ dove trova gentilezza, cortesia, e persone competenti in materia!
Soluzione: le multe alle quali è stato presentato il ricorso al Prefetto, secondo le corrette modalità , passati 210 giorni dalla ricezione del ricorso, tale ricorso può essere considerate accolto, pertanto può non essere pagata. Diffidate ancora di più dalla data che trovate all’interno della busta, fa sempre fede il timbro postale! Nel mio caso il timbro postale era il 24 aprile 2008…ma la lettera del prefetto era datata 12 dicembre 2007 (4 mesi per imbucarla…). Scrivete nuovamente al Prefetto, se volete stare tranquilli…e tutelate i vostri diritti!
Riporto altre informazioni:
Il ricorso al Prefetto può essere presentato da un soggetto che ricevuta una multa ritiene che sia stata notificata ingiustamente. Il ricorso può, entro 60 giorni dalla contestazione del verbale, essere presentato al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione (in carta semplice).
Ricorso al Prefetto
Il ricorso è da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno allegando la fotocopia del verbale di contravvenzione.
In generale si hanno buone possibilità di vedere accettato il proprio ricorso se mancano alcuni elementi essenziali del verbale o se sono riportati su di esso errori comprovabili.
I principali motivi per un ricorso sono:
- trascrizione errata dei dati anagrafici del proprietario o del veicolo (targa, colore)
- mancanza o errore della norma violata
- mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente)
- mancanza o errore del giorno ed ora o del luogo dell’infrazione
- notifica dopo 150 giorni dalla data di identificazione del trasgressore
- perché non e’ stato concesso al ricorrente il termine di 30 giorni per indicare il conducente
- assenza di indicazioni circa l’infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta)
Il ricorso per essere accettato deve essere validamente motivato dando prova di quanto sostenuto (es. un testimone o documenti comprovanti quanto scritto nel ricorso).
Il ricorso deve essere presentato al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, e se entro 210 giorni dalla presentazione (vale il timbro postale della ricevuta di ritorno della raccomandata) non viene respinto, si considera accettato e quindi non deve essere pagata la contravvenzione. Se invece per giusta causa viene respinto si è obbligati normalmente al pagamento di una somma doppia della contravvenzione.
Se il ricorso respinto dovesse arrivare dopo i 210 giorni si ha come detto ragione, ma bisogna nuovamente presentare sempre entro 60 giorni un nuovo ricorso per ritardo della notifica (senza aspettare la cartella esattoriale, pena la non validità del ricorso)
E’ consigliabile conservare copia della lettera e di tutti i documenti relativi alla contravvenzione per eventuali richieste successive.
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